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COMUNE DI SPINEDA (CR)
RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI
AVVISO ALLA CITTADINANZA
VISTA la Legge 12.11.2011 n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012) in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011;
VISTO in particolare l’art. 15 che ha modificato sostanzialmente alcuni articoli del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
SI RENDE NOTO CHE DAL 1° GENNAIO 2012
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA I PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e47 del DPR 445/2000.
- Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’Ufficiale d’anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra i privati, applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
L’esenzione dall’imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ed è ESENTE dall’imposta di bollo e diritti di segreteria e non ha necessità dell'autenticazione della firma.
Spineda, 31.12.2011
Il Sindaco
Davide Caleffi |